mercoledì 2 novembre 2016

Banche: Le commissioni di massimo scoperto sono nulle se indeterminate



Contratto di conto corrente bancario: nel caso in cui sia prevista la cosiddetta “commissione di massimo scoperto” nei contratti di conto corrente bancario, la stessa  è nulla se non indica, in dettaglio, la tipologia del debito a cui si applica: per esempio, non è sufficiente la semplice previsione della “misura percentuale”.
Lo ha chiarito il Tribunale di Cagliari in una recente sentenza con cui è stato accolto il ricorso di un consumatore contro la sua banca.
Secondo la sentenza in commento è nulla la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto se essa si limiti ad indicare solo la misura percentuale, e non specifica se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o, piuttosto, quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o, ancora, se il relativo importo vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista.
La banca, in questi casi, si difende, di norma, sostenendo che il cliente non può sollevare contestazioni in causa se, al periodico ricevimento – per posta – degli estratti conto trimestrali non ha mai mosso obiezioni. Anche questa censura cade sotto la penna del Tribunale: è ormai pacifico in giurisprudenza il principio opposto. Infatti, l’approvazione tacita dell’estratto conto, non impedisce la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui gli accrediti o gli addebiti derivino, né l’approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su un contratto nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile.

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